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DescrizioneLa pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;

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1.Paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all’articolo 2135 debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
1.La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;

b) l’opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, nei seguenti ORARI:

 

- nell’orario compreso tra le ore 06,00 e le ore 9,00 antimeridiane, oppure tra le ore 18,00 e le ore 21,00 pomeridiane dal mese di MAGGIO al mese di SETTEMBRE;

- nell’orario compreso tra le ore 07,00 e le ore 10,00 antimeridiane, oppure tra le ore 16,00 e le ore 19,00 pomeridiane dal mese di OTTOBRE al mese di APRILE;

 

b) durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai o braci;

c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;

d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici terzi;

e) possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;

f) durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai o braci;

g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito all’abbruciamento;

h) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio incendio;

i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.


Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 24/04/2023

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